Giurisprudenza

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Reclamo avverso il provvedimento di diniego – Requisito soggettivo– Meritevolezza e atti in frode – Assenza di beni utilmente aggredibili – Emersione di nuova posta attiva.

La distinzione tra la figura del consumatore e di colui che invece abbia contratto debiti esclusivamente per scopi inerenti (e non estranei) alla propria attività libero professionale o imprenditoriale rileva solo ai fini dell’accesso alternativo al piano del consumatore o all’accordo di composizione della crisi, ma non ha riflessi giuridici ai fini dell’accesso alla liquidazione del patrimonio, atteso che ai sensi dell’art. 14 ter comma 1 legge n. 3 del 2012 è consentito richiedere la liquidazione dei propri beni in via alternativa alle altre proposte di composizione della crisi, sia del consumatore persona fisica (ex artt. 6 comma 2 lettera b) che del professionista in senso lato.

Nell’attuale legislazione, devono tenersi distinti i profili, di natura morale, relativi alla meritevolezza del debitore, quali quelli relativi all’elusione o evasione fiscale, che potranno determinare un ostacolo alla concessione del beneficio dell’esdebitazione, dai requisiti di natura oggettiva relativi alla eventuale presenza di atti dispositivi del patrimonio del debitore con lesione della garanzia generica dei creditori che solo se effettivamente presenti potranno determinare l’inammissibilità della domanda di liquidazione giudiziale con cui il debitore, nella sostanza, cede tutto il proprio patrimonio ai creditori.

Dal punto di vista testuale, la legge sul sovraindebitamento impone l’acquisizione all’attivo liquidabile dei beni o dei redditi “sopravvenuti” nei quattro anni successivi determinando una “integrazione” dell’inventario, espressioni che chiaramente indicano, nella fisiologia dell’istituto, che al tempo dell’apertura beni e redditi devono già sussistere.

Nelle procedure di sovraindebitamento la finalità di esclusione dal mercato propria del fallimento non risulta presente perché già dal punto di vista assiomatico – oltre che pratico, trattandosi di debitori civili – tali procedure si applicano, in via residuale a tutti i debitori non suscettibili di fallimento e, quindi, come tali, non in grado, generalmente, di produrre con la loro presenza un danno economico nel mercato.

Conseguentemente, siccome anche le procedure di sovraindebitamento hanno un costo, la collettività – in mancanza, lo si ripete, della potenziale diffusività dei danni che l’agire economico del debitore civile può determinare – può decidere di non sostenerlo e di imporre che le spese necessarie per ottenere, conclusivamente, l’agognato effetto esdebitativo siano sostenute dal debitore, qualora sia in grado di pagare, almeno in parte, i propri creditori.

L’art. 283 CCI che si occupa del “debitore incapiente”, consentendo l’esdebitazione in assenza di una pur minima utilità, per la sua portata estremamente innovativa e “di rottura” nel sistema non pare suscettibile di applicazione anticipata né di plasmare di sé l’interpretazione del dato normativo esistente oggi, alla luce della tendenza evolutiva dell’ordinamento.

La richiesta di parte reclamante di porre a fondamento di una nuova, diversa e integrata domanda di liquidazione del patrimonio una “nuova” posta attiva, di recente emersione, è inammissibile. Sul punto deve aversi riguardo al consolidato orientamento secondo il quale “…tali affermazioni configurano una nuova domanda di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio per la quale è funzionalmente competente il Tribunale in composizione monocratica…che il Tribunale non possa, in sede di reclamo ex art. 10, co. 6 l. 3/2012, esprimersi su una nuova istanza di liquidazione del patrimonio poiché, in caso contrario, si sottrarrebbe all’istante la possibilità di servirsi proprio del rimedio del gravame disciplinato dalla suddetta norma, ove, per una qualsiasi ragione, l’eventuale provvedimento di apertura della liquidazione giudiziale contenesse statuizioni non condivise dall’istante”. (Redazione ECSI)

Tribunale Milano, 17 aprile 2020
 

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