Tribunale Milano, 17 aprile 2020

Sulla domanda di liquidazione del patrimonio il Tribunale di Milano si è pronunciato a tutto campo sui requisiti di ammissibilità della procedura di cui all’art. 14-ter l. n. 3/2012 concludendo che, in assenza di patrimonio e di redditi futuri, manchino le condizioni per l’attivazione della procedura.

Tramonta così l’interpretazione dell’attuale normativa in chiave evolutiva alla luce della prossima introduzione, con l’art. 283 del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, della figura del “debitore incapiente” e crolla anche la prospettiva di dare una risposta di speranza ai prevedibili numerosi nuovi sovraindebitati prodotti dalla prossima crisi economica.

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